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Roma, Camera dei Deputati, 17 novembre 2003
CONTRO LA SCHEDATURA SANITARIA DEI CITTADINI
UTENTI DEL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO

Ordine del giorno presentato da Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion 9/4447/137.
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 269 del 2003:
Disposizioni per lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici
Resoconto stenografico dell'Assemblea - Seduta n. 391 di mercoledì 19 novembre 2003


INTERVENTO DI
MARCO BOATO
DI ILLUSTRAZIONE

MARCO BOATO. Signor Presidente, nella seduta di lunedì 17 novembre, durante la discussione sulle linee generali, ho letto integralmente in quest'aula la lettera che il presidente dell'Autorità di garanzia per la tutela dei dati personali, professor Rodotà, ha inviato a tutti i capigruppo della Camera per attirare l'attenzione sulla gravità delle previsioni dell'articolo 50 del decreto-legge in esame. Questo, introducendo la cosiddetta tessera del cittadino, costituisce banche dati centralizzate con una sorta di schedatura di massa di tutti i cittadini sotto il profilo della condizione sanitaria. Per questo, lunedì scorso, oltre ad aver letto integralmente la suddetta lettera ho tradotto tale preoccupazione, condivisa e fondata, nell'ordine del giorno in esame. La rappresentante del Governo, alla quale chiederei un attimo di attenzione, ha accettato tale ordine del giorno con una riformulazione che, se ho capito bene, impegna il Governo «ad adottare le adeguate iniziative normative al fine di escludere il trattamento dei dati sensibili degli assistiti».

PRESIDENTE. Sì, onorevole Boato, la riformulazione è questa.

MARCO BOATO. È sicuramente una riformulazione riduttiva rispetto a quella che avevo originariamente presentato. Tuttavia, poiché ritengo importante che vi sia un impegno del Governo - e non un accoglimento come raccomandazione - a tutela dei dati sensibili di tutti gli assistiti dal servizio sanitario nazionale, accetto la riformulazione proposta e non insisto per la votazione.


ORDINE DEL GIORNO
COME PRESENTATO

La Camera, premesso che:

l'articolo 50 introduce a partire dal 10 gennaio 2004, la Tessera del cittadino, e la costituzione di banche dati centralizzate, in cui dovranno confluire tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche;
la conseguenza dall' attuazione di queste norme, è una sorta di catalogazione della condizione sanitaria di tutti i cittadini che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale, con tutti i rischi connessi per il mantenimento del diritto di privacy su un aspetto così delicato come la salute; attraverso i farmaci prescritti e le prestazioni specialistiche ottenute, potrebbe essere infatti sempre possibile ricostruire la storia sanitaria di ciascun soggetto;

la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali a fine ottobre scorso, aveva richiamato l'attenzione su una strumentazione, questa voluta dal Governo, che violerebbe il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni concernenti la salute e quindi protette da particolari garanzie; lo stesso Presidente dell' Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, ha. inoltre inviato il 12 novembre scorso una allarmata lettera ai capigruppo parlamentari, evidenziando come questa norma leda chiaramente il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ponendosi altre si in contrasto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46; c'è inoltre da ricordare che la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate.

Tali procedure possono certamente essere rese più efficienti. ma non possono tradursi in una limitazione del diritto alla protezione dei dati personali;
impegna il Governo:

ad adottare le adeguate iniziative normative dirette al fine di escludere il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti e costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi, in linea con quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

9/4447/137.
Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


ORDINE DEL GIORNO
COME MODIFICATO

La Camera, premesso che:

l'articolo 50 introduce a partire dal 1 gennaio 2004, la Tessera del cittadino, e la costituzione di banche dati centralizzate, in cui dovranno confluire tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche;

la conseguenza dall' attuazione di queste norme, è una sorta di catalogazione della condizione sanitaria di tutti i cittadini che si rivolgono al Servizio sanitario nazionale, con tutti i rischi connessi per il mantenimento del diritto di privacy su un aspetto così delicato come la salute;

attraverso i farmaci prescritti e le prestazioni specialistiche ottenute, potrebbe essere infatti sempre possibile ricostruire la storia sanitaria di ciascun soggetto;

la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali a fine ottobre scorso, aveva richiamato l'attenzione su una strumentazione, questa voluta dal Governo, che violerebbe il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali per quanto riguarda le informazioni concernenti la salute e quindi protette da particolari garanzie;

lo stesso Presidente dell'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, ha inoltre inviato il 12 novembre scorso una allarmata lettera ai capigruppo parlamentari, evidenziando come questa norma leda chiaramente il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali, ponendosi altresì in contrasto con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;

c'è inoltre da ricordare che la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria che non richiedono banche dati centralizzate. Tali procedure possono certamente essere rese più efficienti, ma non possono tradursi in una limitazione del diritto alla protezione dei dati personali;

impegna il Governo:

ad adottare le adeguate iniziative normative al fine di escludere il trattamento dei dati sensibili degli assistiti.

9/4447/137.(Testo modificato nel corso della seduta).
Boato, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.



 

 

  Marco Boato

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